Sistema di Dublino

Il regolamento di Dublino II determina lo Stato membro dell’Unione europea competente a esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra (art. 51). Il sistema di Dublino è costituito dal regolamento Dublino II e dal regolamento EURODAC, che istituisce una banca dati a livello europeo delle impronte digitali per chi intende presentare richiesta di asilo e per chi entra irregolarmente nel territorio dell’Unione Europea. Il regolamento di Dublino mira a “determinare con rapidità lo Stato membro competente [per una domanda di asilo]” e prevede il trasferimento di un richiedente asilo in tale Stato membro. Lo Stato membro competente all’esame della domanda d’asilo sarà lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell’Unione europea.

Regolamento di Dublino II – Critiche di ECRE (Consiglio Europeo per i rifugiati e gli esuli) e UNHCR (2008/2009)

  • Non fornisce protezione equa, efficiente ed efficace.
  • Impedisce i diritti legali e il benessere personale del richiedente asilo.
  • Impedisce un esame equo della domanda di diritto d’asilo.
  • Impedisce una protezione effettiva nello Stato in cui è accettato il diritto d’asilo.
  • Conduce a una distribuzione ineguale delle richieste d’asilo negli Stati membri.
  • Ritarda la presentazione delle domande

Dublin Transfer – Critiche ECRE e UNHCR

Si ritengono incompatibili con il rispetto dei Diritti Umani:

  • La detenzione del richiedente asilo nel Paese di presentazione della domanda.
  • La separazione delle famiglie.
  • L’impossibilità di ricorso contro i trasferimenti.
  • L’aumento della pressione sugli Stati di confine al UE che offrono tuttavia minori garanzie di protezione, informazioni e diritti.

Il regolamento è stato criticato anche dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa in quanto non in grado di garantire i diritti umani dei rifugiati.